IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno
2001,  con  il  quale  il  sen.  Enrico  La  Loggia e' stato nominato
Ministro senza portafoglio;
  Visto  il  proprio  decreto in data 11 giugno 2001, con il quale al
predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per
gli affari regionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno
2001,  con  il  quale  il  dott.  Antonio Gagliardi e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere dall'11 giugno 2001, il Ministro senza portafoglio per
gli  affari regionali sen. Enrico La Loggia e' delegato ad esercitare
le   funzioni  di  coordinamento,  di  indirizzo,  di  promozione  di
iniziative,  anche  normative, di esercizio coordinato e coerente dei
poteri  e  rimedi  previsti  in caso di inerzia o di inadempienza, di
vigilanza  e  verifica,  nonche' ogni altra funzione attribuita dalle
vigenti  disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, fatte
salve  le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte
le materie che riguardano le seguenti aree:
    a) coordinamento  dell'azione  di  Governo in materia di rapporti
con  il  sistema  delle  autonomie,  anche  al  fine  di  individuare
modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
    b) promozione   della   collaborazione   tra  Stato,  regioni  ed
autonomie  locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra
le  regioni  e  le istituzioni comunitarie, fatte salve le competenze
del Ministro per le politiche comunitarie;
    c) promozione  delle iniziative per l'ordinato rapporto tra Stato
e  sistema  autonomistico,  anche  al  fine  della  realizzazione del
sistema  regionale  delle autonomie locali, ed esercizio coordinato e
coerente  dei  poteri  e  rimedi  previsti  in  caso  di inerzia o di
inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del
Governo  di  cui  all'articolo  137 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
    d) esame  delle  leggi regionali e provinciali ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  127 della Costituzione; conflitti di attribuzione
tra  Stato  e  regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della
Costituzione;  questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti
regionali  ai  sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione
alle funzioni di controllo della spesa sanitaria;
    e) azione  di  Governo  inerente  ai rapporti con le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  relativamente  ai
rapporti  tra  queste  e  gli  enti  locali,  nonche'  il particolare
procedimento  per  le impugnative delle leggi regionali e provinciali
conseguenti  all'applicazione  dell'art. 97 dello Statuto speciale di
autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
    f) elaborazione   di   provvedimenti   di   natura  normativa  ed
amministrativa  concernenti  le  regioni  e  le  province autonome di
Trento  e  Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli
Statuti;
    g) problemi  delle  minoranze  linguistiche  e  dei  territori di
confine;
    h) compimento  di atti dovuti in sostituzione di organi regionali
inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite
ai  sensi  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59, ed in attuazione di
obblighi comunitari, definendo le relative proposte in collaborazione
con i Ministri competenti per settore;
    i) attivita'  dei  Commissari del Governo nelle regioni a statuto
ordinario  e  nelle  province  autonome  di Trento e Bolzano, nonche'
delle  corrispondenti  rappresentanze  dello  Stato  nelle  regioni a
Statuto   speciale,   inerenti  alla  dipendenza  funzionale  di  cui
all'articolo  4,  comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303,  nonche' per i profili organizzativo, logistico, funzionale e di
programmazione  finanziaria;  supporto  all'emanazione  di  direttive
generali  del  Presidente del Consiglio di cui all'art. 5 del decreto
del  Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, per le parti
di interesse regionale;
    l) convocazione  e  presidenza  della  conferenza Stato-regioni e
della  conferenza  unificata  di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento
delle relative segreterie;
    m) rapporti  con  i  comitati  interministeriali  e con gli altri
organi   collegiali  istituiti  presso  amministrazioni  statali,  le
determinazioni  dei  quali  incidano  su  competenze delle autonomie,
verificandone  e  promuovendone  l'attuazione  coordinata da parte di
amministrazioni  statali,  enti  pubblici e societa' a partecipazione
pubblica;  partecipazione alla conferenza permanente tra lo Stato, le
regioni,  le province autonome e il consiglio generale degli italiani
all'estero,  con  riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma
6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle
linee  programmatiche  per  la  realizzazione  delle  politiche delle
regioni per le comunita' italiane all'estero;
    n) definizione di questioni concernenti l'attivita' delle regioni
di rilievo internazionale e comunitario;
    o) atti  relativi  alle  funzioni  di  indirizzo  e coordinamento
dell'attivita'   amministrativa   nelle  regioni,  ove  sia  previsto
l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    p) azioni   governative   dirette   alla   salvaguardia  ed  alla
valorizzazione   delle   zone   montane  di  cui  all'art.  44  della
costituzione,  qualificabili  anche  come  interventi speciali per la
montagna,  di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai
sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, da promuovere e
coordinare anche in base ai lavori dell'osservatorio istituito presso
la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1999;
    q) promozione  di formule di coordinamento dei rapporti fra Stato
e regioni;
    r) supporto  conoscitivo  alle regioni anche per l'individuazione
delle  modalita'  per  l'esercizio  associato  delle  funzioni  e dei
servizi;
    s) ogni altra attribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in
materia di rapporti con il sistema delle autonomie.